L’UNITRE Di Carpineto Romano realizza attività di interesse generale.

  • Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
STATUTO NAZIONALE
Approvato dall’Assemblea nazionale del 23 giugno 2019
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino il xx/xx/xxxx al n° xxx
Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore il xx/xx/xxxx al N° xxxxx
Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata
1. E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, una Associazione di Promozione Sociale
– Ente del Terzo Settore - denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA’ DELLA
TERZA ETÁ” siglabile UNITRE – UNIVERSITÁ DELLE TRE ETÁ – APS.
2. L’Associazione è a carattere nazionale e si articola in Sedi locali.
3. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
4. Nome, sigla e logo sono brevettati e depositati.
5. L’Associazione ha Sede legale e sociale in Torino, corso Francia 5, e competenza su tutto il
territorio nazionale.
6. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Finalità e attività
1. L’Associazione si prefigge di educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una
educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, promuovere la
ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle
precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che
evidenzi l’Essere oltre il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale.
2. In proprio e attraverso le proprie Sedi locali si propone di:
a) contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante l’attivazione di
incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini,
predisponendo e attuando iniziative concrete;
b) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e
assistenziali promosse dagli Associati di ogni Sede attraverso l’Accademia di Umanità e rivolte
alle persone e al servizio del territorio;
c) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per
realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra
culture e generazioni diverse.
3. L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’art.
5 del D.lgs 117/2017:
a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e
strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17.
La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di amministrazione.
4. L’Associazione, in sostanziale convergenza di idee e finalità con le Sedi locali, ha inoltre le funzioni
di:
a) rappresentare gli Associati a livello nazionale e internazionale;
b) favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Associati;
c) stimolare e coordinare iniziative che coinvolgano ed interessino gli Associati di più Sedi locali
o più Regioni;
d) informare la base associativa di tutte le Sedi attraverso strumenti mediatici e informatici;
e) promuovere l’associazionismo su tutto il territorio nazionale;
f) supportare le Sedi locali sul piano dell’attività culturale gestionale, giuridica e amministrativa.
Art. 3 – Collegamenti
1. L’Associazione opera in tutta Italia attraverso i propri Organi nazionali e locali anche in
collaborazione con altre Associazioni italiane e internazionali, nonché con Enti e Istituzioni
pubblici e privati aventi analoghe finalità, pur conservando la propria specificità ideale e
organizzativa.
2. L’Associazione opera sempre, nei modi e con gli strumenti più idonei per il conseguimento delle
proprie finalità, nel rispetto delle vigenti Leggi, secondo le norme del presente Statuto.
Art. 4 – Associati
1. Sono Associati alla Associazione le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto
e fanno espressamente domanda di iscrizione. La domanda è inoltrata alla Sede locale presso la
quale l’aspirante Associato intende iscriversi.
Con l’iscrizione alla Sede locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione
nazionale. La qualifica di Associato comporta il pagamento della quota associativa.
2. Gli Associati partecipano alle attività organizzate a livello locale e nazionale, se in regola con il
pagamento della quota associativa
3. Le Sedi locali devono essere legalmente costituite con uno Statuto che preveda espressamente le
seguenti condizioni:
- adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione Nazionale;
- assenza di fini di lucro;
- gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli Associati e dei Volontari;
- democraticità degli Organi associativi;
- libertà di adesione senza distinzione di etnia, religione, nazionalità e opinione politica;
- redazione del rendiconto economico annuale con divieto di distribuzione agli Associati, anche
in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione;
- obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio all’Associazione Nazionale o ad
altre Associazioni o Enti aventi analoghe finalità di promozione sociale;
- rispetto di ogni altra condizione prevista dalle Leggi vigenti in materia.
Art. 5 – Denominazione – Organizzazione territoriale – Sedi locali
1. Ogni Sede locale, costituita legalmente secondo lo spirito del presente Statuto, assume la
denominazione “Università della Terza Età – siglabile UNITRE – Università delle Tre Età - APS”
seguita dal nome della località ove ha sede legale e può utilizzare il ‘logo’ solo dopo la delibera di
riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale dell’Associazione.
2. La Sede locale deve osservare le finalità e i principi contenuti nel presente Statuto.
Art. 6 – Diritti e doveri dell’Associato
1. Ogni Associato ha diritto all’elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro
degli associati, e alla partecipazione alla vita associativa.
2. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal
Regolamento.
3. L’adesione all’Associazione Nazionale comporta, per ogni Associato e per la Sede locale di
appartenenza, i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto dell’Associazione Nazionale;
b) uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi nazionali per le attività, la vita associativa
e la partecipazione;
c) corrispondere puntualmente la quota associativa annuale alla Sede locale di appartenenza
che ne determina l’ammontare, comprensivo della quota nazionale, con delibera degli organi
statutari locali.
Art. 7 - Volontari e attività di volontariato
1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono
essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,
entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art.
17 c. 4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
2. I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.
Art. 8 - Recesso – Provvedimenti disciplinari – Esclusioni
1. Il recesso è regolato dalle norme del Codice Civile.
2. I provvedimenti disciplinari e le delibere di esclusione nei confronti di una Sede locale
commisurate alla gravità del comportamento e del danno, assunte dal Comitato Esecutivo,
debbono essere ratificate dal Consiglio Nazionale.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. L’effetto delle
delibere è sospeso fino alla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.
Art. 9 – Organi e cariche dell’Associazione
1. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale
b) il Consiglio Nazionale (organo di amministrazione)
c) il Presidente
d) l’Organo di controllo
e) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono cariche dell’Associazione
a) il Comitato Esecutivo
b) i Vice Presidenti
c) il Segretario
d) il Tesoriere.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.10 – Assemblea Nazionale – Costituzione e funzionamento
1. L’Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita dai
Delegati eletti dagli Associati, in numero proporzionale agli Associati iscritti alla propria Sede.
a) Ogni Delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, oltre al proprio voto.
b) L’Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni anno, su convocazione del Presidente.
c) L’Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di
un terzo dei Componenti del Consiglio Nazionale, o di almeno un decimo degli Associati.
d) La Commissione Verifica Poteri viene eletta dal Consiglio Nazionale tra persone non candidate
a cariche associative.
e) L’Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di
almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Delegati degli Associati. In seconda
convocazione, prevista almeno un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
Delegati presenti.
f) Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti.
g) Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la partecipazione dei due terzi dei
Delegati e con una maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei voti
espressi dai Delegati.
h) L’Assemblea per il rinnovo degli Organi dell’Associazione elegge un proprio Presidente, il
Segretario verbalizzante e il Collegio degli Scrutatori. Il Presidente indice le votazioni e
proclama i risultati.
2. Le modalità di votazione sono definite dal Regolamento, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 117/17.
Art. 11 – Assemblea – Compiti e attribuzioni
1. L’Assemblea Nazionale ordinaria:
a) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, l’Organo di controllo e il Collegio
dei Probiviri che durano in carica tre anni.
b) propone, discute, definisce e delibera le linee programmatiche dell’Associazione sotto forma
di mozione o documento scritto;
c) discute e delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
d) discute e delibera su mozioni proposte dai Delegati;
e) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività degli Organi
nazionali senza diritto di voto;
f) approva il bilancio predisposto dal Comitato Esecutivo;
g) approva la relazione morale sull’attività associativa, presentata dal Presidente
h) approva la quota associativa nazionale
i) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 della Legge
106/16.
2. L’assemblea Nazionale straordinaria:
a) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
b) delibera su quanto previsto nella convocazione, ai sensi dell’art. 10 c).
Art. 12 – Consiglio Nazionale – Organo di amministrazione - Composizione e funzionamento
1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
a) il Presidente;
b) un massimo di trentacinque Consiglieri eletti fra i Delegati alla Assemblea nazionale, in numero
e con modalità disciplinate dal Regolamento Nazionale.
c) il Presidente Onorario, qualora eletto;
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno una volta all’anno su convocazione scritta
del Presidente e quando lo stesso, d’intesa con il Comitato Esecutivo, ne ravvisi la necessità;
3. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta scritta
formulata da
almeno un terzo dei Consiglieri;
4. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza del
cinquanta per cento più uno dei Consiglieri e di almeno un terzo in seconda convocazione e
delibera a maggioranza dei presenti;
5. Qualora il Consiglio Nazionale perda per dimissioni o altra causa almeno la metà dei suoi
componenti esso decade e il Presidente deve convocare una Assemblea Nazionale straordinaria
per il rinnovo degli Organi nazionali, di cui all’art. 9 dello Statuto.
6. Il Consiglio Nazionale può essere convocato sia presso la Sede legale che in altro luogo.
Art. 13 – Consiglio Nazionale – Competenze
1. Il Consiglio Nazionale, organo di amministrazione dell’Associazione, in esecuzione delle
deliberazioni e degli indirizzi dell’Assemblea Nazionale, programma, organizza e gestisce
l’attività dell’Associazione verificando periodicamente l’attuazione delle iniziative assunte.
2. Il Consiglio Nazionale, in particolare:
a) elegge, su proposta del Presidente, nella prima riunione, il Vicepresidente vicario, il
Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri Componenti del Comitato Esecutivo in
numero di quattro;
b) promuove la realizzazione delle finalità dell’Associazione e delle direttive dell’Assemblea
Nazionale;
c) esamina e invia all’Assemblea per l’approvazione, il bilancio preventivo e il rendiconto
gestionale dell’anno accademico precedente;
d) propone annualmente, al massimo entro il termine dell’Assemblea ordinaria, l’entità della
quota associativa nazionale per l’anno accademico successivo;
e) promuove e contribuisce a livello nazionale allo sviluppo della base associativa e
all’organizzazione territoriale dell’Associazione;
f) promuove le azioni disciplinari per quanto disposto all’art. 8.
3. Il Consiglio Nazionale predispone le modifiche dello Statuto, qualora si rendessero necessarie.
4. Il Consiglio Nazionale delibera in merito a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto e ratifica, su
proposta del Presidente, la designazione di Rappresentanti dell’Associazione in Organismi
nazionali ed internazionali collegati.
5. Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Presidente, in merito alla promozione e
organizzazione di convegni e altre attività nazionali e internazionali.
6. Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di Commissioni di studio
inerenti il conseguimento delle finalità dell’Associazione e la realizzazione dei programmi stabiliti
dall’Assemblea.
Art. 14 – Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Nazionale e gestire, d’intesa con il Presidente, l’attività ordinaria economica ed organizzativa
dell’Associazione espletando i relativi compiti.
1. Il Comitato Esecutivo esamina la documentazione relativa alla costituzione e adesione di nuove
Sedi e predispone la delibera di riconoscimento per il Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato Esecutivo formula proposte al Consiglio Nazionale per le delibere di competenza dello
stesso: progetti, programmi, convegni, commissioni e comitati.
3. Predispone il rendiconto gestionale e lo trasmette al Consiglio in tempo utile per la successiva
approvazione in Assemblea.
4. Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente normalmente presso la Sede
sociale, quando lo ritiene opportuno e comunque almeno quattro volte l’anno, e le riunioni sono
valide con la presenza di almeno cinque Componenti.
5. I Componenti del Comitato Esecutivo decadono qualora non intervengano a tre riunioni
consecutive, in assenza di giustificazione scritta e motivata.
Art. 15 – Presidente e Vicepresidenti
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e i poteri di firma per l’ordinaria e la
straordinaria amministrazione, compresa l’apertura e la chiusura di conti correnti e depositi
bancari e postali.
2. Il Presidente presiede l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo, salvo
l’Assemblea per il rinnovo degli Organi nazionali dell’Associazione.
3. Il Presidente, d’intesa con il Comitato Esecutivo, può delegare ai Consiglieri Nazionali attribuzioni
specifiche in materia di organizzazione, comunicazione e stampa, questioni fiscali e giuridiche.
4. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente, nella rappresentanza dell’Associazione sul territorio
nazionale ed internazionale e per esigenze istituzionali.
5. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente e lo rappresenta in caso di impedimento.
Art. 16 – Segretario
1. Il Segretario cura il buon andamento della Segreteria Nazionale ed è responsabile della regolare
tenuta e riservatezza della documentazione dell’Associazione e dei dati degli Associati, secondo
disposizioni scritte del Presidente e delle norme legislative sulla tutela dei dati personali.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni di tutti gli Organi nazionali ed è responsabile della loro
conservazione.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.
Art. 17 – Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi documenti,
nonché l’inventario dei beni; prepara, il rendiconto gestionale al 31 luglio di ogni anno, il bilancio
preventivo, d’intesa con il Comitato Esecutivo, redige la relazione finanziaria sul rendiconto e sulla
situazione patrimoniale; documenti da sottoporre al Consiglio Nazionale e all’approvazione
dell’Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria
amministrazione.
Art. 18 – Organo di controllo
1. L’organo di controllo è monocratico, un effettivo e un supplente, e viene eletto dall’Assemblea
Nazionale anche al di fuori dei propri componenti; fatte salve diverse condizioni economiche
previste dagli art. 30 e 31 del Dlgs 117/2017
2. L’Organo di Controllo non può far parte del Consiglio Nazionale, ma può assistere alle sedute dello
stesso.
3. L’Organo di controllo ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e di
verificare annualmente il rendiconto gestionale al 31 luglio e la relativa documentazione,
redigendo la propria relazione che deve sempre accompagnare i documenti contabili portati
all’approvazione dell’Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea
Nazionale, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto tra i tre
Membri effettivi al loro interno.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che possono sorgere in ogni
ambito della vita associativa tra gli Associati, e tra gli Associati e l’Associazione Nazionale, o tra
Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti in materia di
provvedimenti disciplinari.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti associati, avverso il diniego di
iscrizione all’Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.
Art. 20 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dall’ammontare delle quote associative ricevute annualmente tramite le Sedi locali;
b) da contributi e sovvenzioni ricevuti da Enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi
e progetti o ad altro titolo;
c) dai beni mobili e immobili acquisiti;
d) da donazioni e elargizioni liberali;
e) da ogni altra entrata consentita dalla Legge.
Art. 21 – Rendiconto gestionale
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell’anno
successivo.
2. I rendiconti economici e finanziari preventivo e consuntivo, per cassa, predisposti annualmente
dal Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Presidente e accompagnati dalla relazione dell’Organo di
controllo, devono essere portati in Consiglio Nazionale e successivamente approvati
dall’Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Fatto salvo quanto
disposto dall’art. 13 del D.Lgs 117/17
3. Gli Associati sono informati dagli Organi Nazionali sull’andamento economico dell’Associazione.
4. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli Associati nemmeno in forme indirette.
Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali dell’Associazione
5. La gestione del patrimonio dell’Associazione è disciplinata secondo l’art. 8 del D.Lgs 117/17.
Art. 22 – Cariche associative
1. Tutte le cariche degli Organi dell’Associazione, se non disposto diversamente dallo Statuto,
hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell’Associazione avviene a titolo gratuito,
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
Art. 23 – Commissioni consultive
1. Il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni consultive per specifici argomenti e obiettivi
avvalendosi del contributo di esperti anche esterni all’Associazione.
2. Le Commissioni consultive operano per il tempo necessario a espletare il compito loro affidato ed
entro i termini di vigenza degli Organi nazionali, salvo revoca da parte del Consiglio Nazionale.
Art. 24 – Responsabilità
1. Le Sedi locali sono autonome quanto alla definizione dei programmi e alla gestione delle attività,
nel rispetto dei principi, delle finalità e delle determinazioni dell’Associazione Nazionale.
2. Ogni Sede locale – e per essa i propri Organi democraticamente eletti – deve far fronte ai propri
impegni amministrativi, finanziari e patrimoniali.
3. Gli Organi nazionali dell’Associazione non sono responsabili delle obbligazioni assunte dagli
Organi della Sede locale.
4. I rapporti fra gli Organi dell’Associazione Nazionale e quelli della Sede locale devono essere
improntati a costruttiva collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie.
Art. 25 – Libri Sociali
1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
a) Libri degli Associati; a cura del Segretario
b) registro dei volontari; a cura del Segretario
c) libro verbali Assemblea; a cura del Segretario
d) libri verbali Consiglio ed Esecutivo; a cura del Segretario
e) relazioni Organo di Controllo; a cura dell’Organo
f) verbali riunioni e delibere dei Probiviri; a cura dell’Organo
2. Di ogni riunione degli Organi nazionali dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva
riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che ne è garante
della conservazione e della riservatezza.
4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal
Regolamento.
5. I verbali e i documenti della Sede locale, in caso di scioglimento, devono essere trasmessi alla
Segreteria dell’Associazione Nazionale che è garante della conservazione e della riservatezza.
Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale è deliberato dall’Assemblea Nazionale con una
maggioranza del settantacinque per cento dei voti rappresentati dai Delegati degli Associati.
2. Con la stessa deliberazione l’Assemblea provvederà a devolvere il patrimonio ad altri Enti del
Terzo settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del D.Lgs 117/17.
Art. 27 – Legislazione – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento e si rinvia alle norme
del Codice Civile, alle Leggi nazionali in materia e alla normativa per le Associazioni del “Terzo
settore”.
Norme transitorie
1. L’acronimo ETS verrà aggiunto alla denominazione sociale successivamente alla iscrizione nel
RUNTS.
2. Nelle more dell’entrata in vigore del RUNTS, le Sedi locali hanno facoltà di mantenere il proprio e
attuale Statuto locale.
3. Si demanda al Presidente l’esecuzione dei successivi adempimenti legali e amministrativi
conseguenti alle modifiche